Conv. Eur. Diritti dellUomo - page 52-53

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ARTICOLO 1
Divieto generale di discriminazione
1. Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere
assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle
fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le
opinioni politiche o di altro genere, l‘origine nazionale o sociale,
l‘appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la
nascita o ogni altra condizione.
2. Nessuno potrà essere oggetto di discriminazione da parte
di una qualsivoglia autorità pubblica per i motivi menzionati al
paragrafo 1.
ARTICOLO 2
Applicazione territoriale
1. Ogni Stato, al momento della firma o del deposito del
proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, può
specificare il territorio o i territori ai quali si applicherà il presente
Protocollo.
2. Ogni Stato, in ogni altro momento successivo, può
estendere l’applicazione del presente Protocollo, mediante
una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del
Consiglio d’Europa, a qualsiasi altro territorio specificato nella
dichiarazione. Rispetto a tale territorio, il Protocollo entrerà in
vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un
periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da
parte del Segretario generale.
3. Qualsiasi dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi
precedenti potrà essere ritirata o modificata rispetto a ogni
territorio specificato in detta dichiarazione, mediante notifica
indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro
o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di
ricezione della notifica da parte del Segretario generale.
4. Una dichiarazione resa conformemente al presente articolo
sarà considerata presentata in conformità al paragrafo 1
dell’articolo 56 della Convenzione.
5. Ogni Stato che ha reso una dichiarazione conformemente
ai paragrafi 1 e 2 di questo articolo può, in ogni momento
successivo, dichiarare relativamente a uno o a più territori
previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della
Corte a ricevere ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non
governative o di gruppi di privati conformemente all‘articolo 34
della Convenzione, in virtù dell’articolo 1 del presente Protocollo.
ARTICOLO 3
Relazioni con la Convenzione
Gli Stati Parte considereranno gli articoli 1 e 2 del presente
Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le
disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.
ARTICOLO 4
Firma e ratifica
Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri
del Consiglio d’Europa firmatari della Convenzione. Esso sarà
sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato
membro del Consiglio d’Europa non potrà ratificare, accettare o
approvare il presente Protocollo senza aver contemporaneamente
o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di
ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso
il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
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