Conv. Eur. Diritti dellUomo - page 36-37

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le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le
relazioni internazionali, designati nella stessa dichiarazione.
Ogni Alta Parte contraente che abbia presentato una
dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta
in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi
i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine
all’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di
un qualsiasi territorio
Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo
sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1
dell’articolo 56 della Convenzione.
ARTICOLO 5
Relazioni con la Convenzione
Le Alte Parti contraenti considereranno gli articoli 1, 2, 3 e 4 del
presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione
e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di
conseguenza.
ARTICOLO 6
Firma e ratifica
Il presente Protocollo è aperto alla firma dei membri del
Consiglio d’Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà
ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la
ratifica di quest’ultima. Esso entrerà in vigore dopo il deposito
di dieci strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà
successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del
deposito dello strumento di ratifica.
Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato
generale del Consiglio d’Europa che notificherà a tutti i membri i
nomi di quelli che lo avranno ratificato.
Fatto a Parigi il 20 marzo 1952 in francese e in inglese, i due
testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà
depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario
generale ne trasmetterà copia autenticata a ognuno dei Governi
firmatari.
Protocollo no 4
alla Convenzione per la salvaguardia
dei Diritti dell’Uomo
e delle Libertà fondamentali,
che riconosce alcuni diritti e libertà
oltre quelli che già figurano nella
Convenzione e nel Protocollo
addizionale alla Convenzione
Strasburgo, 16.IX.1963
I Governi firmatari, membri del Consiglio d’Europa,
Risoluti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia
collettiva di diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo
I della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e
delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950
(qui di seguito denominata «la Convenzione») e negli articoli da 1
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