Conv. Eur. Diritti dellUomo - page 32-33

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presente articolo, su tutti i territori o su determinati territori di cui
esso cura le relazioni internazionali.
2. La Convenzione si applicherà sul territorio o sui territori
designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo
alla data in cui il Segretario generale del Consiglio d’Europa avrà
ricevuto tale notifica.
3. Sui detti territori le disposizioni della presente Convenzione
saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.
4. Ogni Stato che abbia presentato una dichiarazione
conformemente al primo paragrafo del presente articolo può,
in qualunque momento, dichiarare, relativamente a uno o a più
territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza
della Corte a esaminare ricorsi di persone fisiche, organizzazioni
non governative o gruppi di privati a norma dell’articolo 34 della
Convenzione.
ARTICOLO 57
Riserve
1. Ogni Stato, al momento della firma della presente
Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può
formulare una riserva riguardo a una determinata disposizione
della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento
in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione.
Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai sensi del
presente articolo.
2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo
comporta una breve esposizione della legge in questione.
ARTICOLO 58
Denuncia
1. Un’Alta Parte contraente può denunciare la presente
Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dalla
data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e
dando un preavviso di sei mesi mediante notifica indirizzata al
Segretario generale del Consiglio d’Europa, che ne informa le
altre Parti contraenti.
2. Tale denuncia non può avere l’effetto di svincolare l’Alta
Parte contraente interessata dagli obblighi contenuti nella presente
Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto suscettibile di
costituire una violazione di tali obblighi, da essa posto in essere
anteriormente alla data in cui la denuncia è divenuta efficace.
3. Alla stessa condizione, cesserebbe d’esser parte alla
presente Convenzione qualunque Parte contraente che non fosse
più membro del Consiglio d’Europa.
4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle
disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni
territorio in relazione al quale sia stata dichiarata applicabile in
base all’articolo 56.
ARTICOLO 59
Firma e ratifica
1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei membri
del Consiglio d’Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno
depositate presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
2. L’Unione europea può aderire alla presente Convenzione.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito
di dieci strumenti di ratifica.
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