Conv. Eur. Diritti dellUomo - page 46-47

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(c) farsi rappresentare a tali fini davanti all’autorità
competente o a una o più persone designate da tale
autorità.
2. Uno straniero può essere espulso prima dell’esercizio dei
diritti enunciati al paragrafo 1 a, b e c del presente articolo,
qualora tale espulsione sia necessaria nell’interesse dell’ordine
pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.
ARTICOLO 2
Diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale
1. Ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il
diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la
condanna da una giurisdizione superiore. L’esercizio di tale
diritto, ivi compresi i motivi per cui esso può essere esercitato, è
disciplinato dalla legge.
2. Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per reati minori,
quali sono definiti dalla legge, o quando l’interessato è stato
giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più
elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di
un ricorso avverso il suo proscioglimento.
ARTICOLO 3
Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario
Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente
annullata o qualora la grazia sia concessa perchè un fatto
sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato
un errore giudiziario, la persona che ha scontato una pena in
seguito a tale condanna sarà risarcita, conformemente alla legge
o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia
provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non
conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile.
ARTICOLO 4
Diritto di non essere giudicato o punito due volte
1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente
dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale
è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza
definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di
tale Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono
la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla
procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti
o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura
antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.
3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai
sensi dell’articolo 15 della Convenzione.
ARTICOLO 5
Parità tra i coniugi
I coniugi godono dell’uguaglianza di diritti e di responsabilità
di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli
riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo
scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di
adottare le misure necessarie nell’interesse dei figli.
ARTICOLO 6
Applicazione territoriale
1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito
del suo strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione,
può designare il territorio o i territori sui quali si applicherà il
presente Protocollo, indicando i limiti entro cui si impegna ad
applicare le disposizioni del presente Protocollo su tale territorio
o territori.
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