Conv. Eur. Diritti dellUomo - page 28-29

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3. La sentenza definitiva è pubblicata.
ARTICOLO 45
Motivazione delle sentenze e delle decisioni
1. Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o
irricevibili devono essere motivate.
2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l’opinione
unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi
l’esposizione della sua opinione individuale.
ARTICOLO 46
Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze
1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle
sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono
parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato
dei Ministri che ne controlla l’esecuzione.
3. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo
dell’esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da
una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso può
adire la Corte affinché questa si pronunci su tale questione di
interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un
voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il
diritto di avere un seggio in seno al Comitato.
4. Se il Comitato dei Ministri ritiene che un’Alta Parte contraente
rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia
cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con
una decisione adottata con voto a maggioranza dei due terzi dei
rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al
Comitato, adire la Corte sulla questione dell’adempimento degli
obblighi assunti dalla Parte ai sensi del paragrafo 1.
5. Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, rinvia
il caso al Comitato dei Ministri affinché questo esamini le misure
da adottare. Se la Corte constata che non vi è violazione del
paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri che ne chiude
l’esame.
ARTICOLO 47
Pareri consultivi
1. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire
pareri consultivi su questioni giuridiche relative all’interpretazione
della Convenzione e dei suoi Protocolli.
2. Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al
contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della
Convenzione e nei Protocolli, né su altre questioni su cui la Corte o
il Comitato dei Ministri potrebbero doversi pronunciare in seguito
alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.
3. La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un
parere alla Corte è adottata con un voto della maggioranza dei
rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al
Comitato.
ARTICOLO 48
Competenza consultiva della Corte
La Corte decide se la richiesta di un parere consultivo presentata
dal Comitato dei Ministri sia di sua competenza a norma
dell’articolo 47.
ARTICOLO 49
Motivazione dei pareri consultivi
1. Il parere della Corte è motivato.
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