Conv. Eur. Diritti dellUomo - page 8-9

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ARTICOLO 1
Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo
Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta
alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo
della presente Convenzione.
TITOLO I
DIRITTI E LIBERTÀ
ARTICOLO 2
Diritto alla vita
1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge.
Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo
che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un
tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale
pena.
2. La morte non si considera cagionata in violazione del
presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi
assolutamente necessario:
(a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza
illegale;
(b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione
di una persona regolarmente detenuta;
(c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una
sommossa o un’insurrezione.
ARTICOLO 3
Proibizione della tortura
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti
inumani o degradanti.
ARTICOLO 4
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di
servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato
od obbligatorio.
3. Non è considerato «lavoro forzato od obbligatorio» ai sensi
del presente articolo:
(a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta
alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente
Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
(b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza
nei paesi dove l’obiezione di coscienza è considerata
legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello
militare obbligatorio;
(c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità
che minacciano la vita o il benessere della comunità;
(d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali
doveri civici.
ARTICOLO 5
Diritto alla libertà e alla sicurezza
1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno
può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei
modi previsti dalla legge:
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