Conv. Eur. Diritti dellUomo - page 18-19

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alte funzioni giudiziarie, o essere dei giureconsulti di riconosciuta
competenza.
2. I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.
3. Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono
esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di
indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una
attività esercitata a tempo pieno. Ogni questione che sorga in
applicazione di questo paragrafo è decisa dalla Corte.
ARTICOLO 22
Elezione dei giudici
I giudici sono eletti dall’Assemblea parlamentare in relazione a
ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi,
su una lista di tre candidati presentata dall’Alta Parte contraente.
ARTICOLO 23
Durata del mandato e revoca
1. I giudici sono eletti per un periodo di nove anni. Essi non
sono rieleggibili.
2. Il mandato dei giudici termina al raggiungimento dell’età di
70 anni.
3. I giudici continuano a restare in carica fino alla loro
sostituzione. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui
sono già stati investiti.
4. Un giudice non può essere sollevato dalle sue funzioni a
meno che gli altri giudici decidano, a maggioranza dei due terzi,
che egli non soddisfa più i requisiti richiesti.
ARTICOLO 24
Cancelleria e relatori
1. La Corte dispone di una cancelleria i cui compiti e la cui
organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte.
2. Quando procede in composizione di giudice unico, la Corte
è assistita da relatori che esercitano le loro funzioni sotto l’autorità
del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della
Corte.
ARTICOLO 25
Assemblea plenaria
La Corte riunita in Assemblea plenaria
(a) elegge per un periodo di tre anni il suo presidente e uno
o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;
(b) costituisce Camere per un periodo determinato;
(c) elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono
rieleggibili;
(d) adotta il regolamento della Corte;
(e) elegge il cancelliere e uno o più vice-cancellieri;
(f) formula le richieste previste all’articolo 26 § 2.
ARTICOLO 26
Composizione di giudice unico, comitati,
Camere e Grande Camera
1. Per la trattazione di ogni caso che ad essa viene sottoposto,
la Corte procede in composizione di giudice unico, in comitati di
tre giudici, in Camere di sette giudici e in una Grande Camera di
di-ciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati
per un periodo determinato.
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