Conv. Eur. Diritti dellUomo - page 20-21

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2. Su richiesta dell’Assemblea plenaria della Corte, il Comitato
dei Ministri può, con decisione unanime e per un periodo
determinato, ridurre a cinque il numero di giudici delle Camere.
3. Un giudice che siede quale giudice unico non esamina alcun
ricorso introdotto contro l’Alta Parte contraente in relazione alla
quale quel giudice è stato eletto.
4. Il giudice eletto in relazione a un’Alta Parte contraente
parte alla controversia è membro di diritto della Camera e della
Grande Camera. In caso di assenza di tale giudice, o se egli
non è in grado di svolgere la sua funzione, siede in qualità di
giudice una persona scelta dal presidente della Corte su una lista
presentata previamente da quella Parte.
5. Fanno altresì parte della Grande Camera il presidente
della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri
giudici designati in conformità al regolamento della Corte.
Se la controversia è deferita alla Grande Camera ai sensi
dell’articolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato
la sentenza può essere presente nella Grande Camera, a
eccezione del presidente della Camera e del giudice che
ha partecipato alla stessa Camera in relazione all’Alta Parte
contraente in causa.
ARTICOLO 27
Competenza dei giudici unici
1. Un giudice unico può dichiarare irricevibile o cancellare
dal ruolo della Corte un ricorso individuale presentato ai sensi
dell’articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza
ulteriori accertamenti.
2. La decisione è definitiva.
3. Se non dichiara il ricorso irricevibile o non lo cancella dal
ruolo, il giudice unico lo trasmette a un comitato o a una Camera
per l’ulteriore esame.
ARTICOLO 28
Competenza dei comitati
1. Un comitato investito di un ricorso individuale presentato ai
sensi dell’articolo 34 può, con voto unanime:
(a) dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal ruolo, quando
tale decisione può essere adottata senza ulteriore
esame; o
(b) dichiararlo ricevibile e pronunciare congiuntamente
sentenza sul merito quando la questione relativa
all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione
o dei suoi Protocolli all’origine della causa è oggetto di
una giurisprudenza consolidata della Corte.
2. Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono
definitive.
3. Se il giudice eletto in relazione all’Alta Parte contraente parte
della controversia non è membro del comitato, quest’ultimo può,
in qualsiasi momento della procedura, invitarlo a farne parte
al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori
rilevanti, compresa l’eventualità che tale Parte abbia contestato
l’applicazione della procedura di cui al paragrafo 1 b.
ARTICOLO 29
Decisioni delle Camere sulla ricevibilità e il merito
1. Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi degli
articoli 27 o 28, e nessuna sentenza è stata pronunciata ai sensi
dell’articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e
sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell’articolo 34.
La decisione sulla ricevibilità può essere adottata separatamente.
2. Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito
dei ricorsi governativi presentati in virtù dell’articolo 33. Salvo
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