Conv. Eur. Diritti dellUomo - page 10-11

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(a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da
parte di un tribunale competente;
(b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per
violazione di un provvedimento emesso, conformemente
alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire
l’esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
(c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi
all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi
plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato
o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario
impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga
dopo averlo commesso;
(d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa
allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure
della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi
all’autorità competente;
(e) se si tratta della detenzione regolare di una persona
suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un
alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un
vagabondo;
(f) se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di
una persona per impedirle di entrare illegalmente nel
territorio, oppure di una persona contro la quale è in
corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione.
2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto
e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di
ogni accusa formulata a suo carico.
3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle
condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo,
deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un
altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni
giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine
ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La
scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino
la comparizione dell’interessato all’udienza.
4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o
detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale,
affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua
detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è
illegittima.
5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione
di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una
riparazione.
ARTICOLO 6
Diritto a un equo processo
1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata
equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da
un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il
quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti
e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa
penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa
pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere
vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo
nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza
nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli
interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti
in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal
tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa
portare pregiudizio agli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino
a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
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